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Variazione Regolamento e Tariffe Imposta di soggiorno dal 01.01.2026

Variazione Regolamento e Tariffe Imposta di soggiorno dal 01.01.2026

Data :

5 dicembre 2025

Variazione Regolamento e Tariffe Imposta di soggiorno dal 01.01.2026
Municipium

Descrizione

Nella seduta del 18/11/2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 105 con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Con Deliberazione n. 171 del 18/11/2025, la Giunta Comunale di Lacco Ameno ha approvato le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Tipologia di struttura ricettiva

Alta tariffazione

(01/04 – 31/10)

Bassa tariffazione

(01/11 – 31/03)

Alberghi 5 stelle

€ 5,00 per persona/notte

€ 2,50 per persona/notte

Alberghi 4 stelle

€ 4,00 per persona/notte

€ 2,00 per persona/notte

Alberghi 3 stelle

€ 3,00 per persona/notte

€ 1,50 per persona/notte

Alberghi 2 stelle

€ 2,00 per persona/notte

€ 1,00 per persona/notte

Alberghi 1 stelle

€ 1,00 per persona/notte

€ 0,50 per persona/notte

Affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, B&B, Boat & Breakfast, agriturismi, Locazioni brevi

€ 2,00 per persona/notte

€ 1,00 per persona/notte

Campeggi e aree attrezzate

€ 1,00 per persona/notte

€ 0,50 per persona/notte

Per tutte le tipologie, innanzi indicate, l'imposta è applicata sempre per sette pernottamenti consecutivi.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno le categorie di cui all’art. 5 del Regolamento, ovvero:

a)       minori di età fino ai 14 anni;

b)      gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, alle Polizie Locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;

c)       le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrocinate dal Comune con collaborazione delle associazioni di categoria;

d)      i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INPS e INAIL e relativo accompagnatore previa autodichiarazione da rilasciare alla struttura ricettiva;

e)      il personale dipendente della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;

f)        persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;

g)       personale medico, paramedico e sanitario dell’Azienda Ospedaliera Anna Rizzoli laddove ne faccia richiesta.

Per usufruire delle esenzioni è necessaria la presentazione di idonea apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., da presentare al gestore della struttura ricettiva da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell’esenzione. Tali autodichiarazioni devono essere raccolte dal gestore e conservate per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del soggiorno.

Si invitano gli interessati a prendere visione delle Delibere di cui sopra e a rispettare le scadenze per gli obblighi di comunicazione all’Ente e i relativi versamenti, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del Regolamento:

-          per le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale (con partita IVA):

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento

·         inviare la dichiarazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il presupposto impositivo (modello A e modello A1)

·         allegare le autodichiarazioni dei soggetti beneficiari delle eventuali esenzioni (modello C)

·         inviare riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno tramite sistema PagoPA o bonifico SEPA 

-          per le strutture ricettive non imprenditoriali (es. locazioni brevi):

entro 48 ore dall’arrivo degli ospiti

·         inviare la comunicazione di occupazione dell’immobile (modello B). Tale comunicazione dovrà essere data in copia anche agli occupanti dell’immobile ai fini dell’esibizione in caso di ispezione da parte della forza pubblica

·         allegare le autodichiarazioni dei soggetti beneficiari delle eventuali esenzioni (modello C)

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento

·         inviare riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno tramite sistema PagoPA o bonifico SEPA

 

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Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 12:44

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