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Descrizione
SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 24 E LUNEDI 25 MAGGIO 2026.
Nel richiamare la scrupolosa osservanza della vigente normativa sulla propaganda elettorale, si precisano le seguenti modalità di carattere generale e si forniscono indicazioni di massima.
Le prassi potranno subire adeguamenti alla luce di concrete situazioni contingenti affinché siano assicurate parità di condizioni per la propaganda, nonché favorita la formazione della cosciente scelta elettorale in un clima di serena dialettica democratica.
a) AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE.
1- È vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi appositamente individuati ed assegnati e negli spazi destinati alle normali affissioni.
2- È vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali o altro e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, su portoni, saracinesche, chioschi, infissi di finestre o balconi.
3- Sono vietate le scritte su monumenti e opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell’arredo urbano.
Si provvederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi, oppure negli spazi stessi da parte di chi non ne abbia titolo. Le spese sostenute dal comune per la rimozione sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale dell’affissione e del committente responsabile (Legge 10/12/1993 n. 515 e successive integrazioni).
La Polizia Municipale incrementerà l’attività di vigilanza sul territorio adottando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, in qualsiasi forma si manifestino, devono indicare il nome del committente responsabile ai sensi della citata legge.
Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 Legge 212/56).
b) PROPAGANDA FONICA.
1- È bene che l’uso degli altoparlanti su veicoli in movimento avvenga in orari tali da non creare disturbo alla quiete pubblica. È escluso il transito dei veicoli annuncianti l’ora e il luogo dei comizi in prossimità di strade o locali dove siano in corso altre riunioni elettorali.
2- La pubblicità fonica su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune.
c) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA.
1- È vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico. È ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
d) STRISCIONI E VOLANTINI.
1- È vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2- Ogni attività di volantinaggio dovrà essere preventivamente comunicata alle competenti autorità di P.S.
e) COMIZI ELETTORALI.
1- Le riunioni elettorali possono aver luogo dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni (venerdì 24 aprile 2026).
2- Al fine di favorire il sereno svolgimento della competizione elettorale si segnalano le seguenti modalità:
2.1. si individuano i seguenti spazi pubblici siti sul territorio comunale che risultano di maggior ampiezza, escludendosi la possibilità di tenere comizi in luoghi diversi da quelli indicati:
- Piazza Santa Restituta;
- Piazza Pontile;
- Parcheggio località Fango;
- Villa Arbusto.
2.2. al fine di garantire l’ordinato e sicuro svolgimento dei comizi le aree prospicenti le piazze interessate, quando necessario e dove possibile, saranno interdette alla circolazione veicolare.
2.3. Ogni partecipante alla competizione elettorale non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora. L’utilizzo delle piazze in occasione della serata conclusiva della campagna elettorale, il 22 maggio 2026, in caso di richieste concorrenti, sarà oggetto di sorteggio da parte dell’ufficio elettorale.
2.4. Per la richiesta di svolgimento dei comizi elettorali, nelle pubbliche piazze, non sono dovuti canoni di occupazione e/o imposte di bollo. Per l’uso di Villa Arbusto è previsto il pagamento della tariffa stabilito nel relativo regolamento comunale.
2.5. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10/12/1993 n. 515, il comune consentirà l’utilizzo da parte dei candidati alla competizione elettorale, in misura eguale tra loro, degli spazi sopra individuati.
2.6. Chi sottoscrive la richiesta di spazi si assume la responsabilità del rispetto delle norme che regolano la materia.
2.7. Allo scopo di evitare eventuali concomitanze, i partecipanti alla competizione elettorale comunicano preventivamente, al Comune, le piazze e le ore in cui intendono svolgere i comizi.
2.8. Sarà definito un calendario dei comizi tenendo conto delle richieste presentate e della loro priorità risultante dal protocollo comunale, fermo restando che la richiesta per l’autorizzazione allo svolgimento del comizio deve pervenire entro tre giorni antecedenti l’evento.
2.9. E’ opportuno prevedere adeguati intervalli tra i comizi, per consentire un totale sgombero delle località interessate e l’avvicendamento delle persone.
2.10. Si valuterà l’opportunità di organizzare i comizi di appartenenti a diverse liste in modo che non si tengano in località tra loro vicine e con i medesimi orari.
3- Sarà disciplinato lo svolgimento di comizi e manifestazioni in prossimità di scuole, durante l’orario dell’attività scolastica, ospedali, nonché in prossimità di incroci stradali e nei luoghi di più intenso traffico cittadino, ovvero in vie e piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.
4- Nelle piazze in cui esistono luoghi di culto, i palchi per i comizi dovranno essere opportunamente sistemati al lato opposto all’ingresso degli edifici di culto.
5- Le proiezioni di propaganda elettorale ed i banchetti costituenti anch’essi propaganda elettorale vengono considerati alla stregua dei comizi e, pertanto, gli organizzatori dovranno curarne la segnalazione preventiva al comune con le stesse modalità previste per i comizi.
f) PROPAGANDA SU STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA.
Gli editori di quotidiani e periodici che, dal 45° fino al penultimo giorno prima delle elezioni intendono diffondere, a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall’art. 7 L. 22/2/2000 n. 28, messaggi politici elettorali devono attenersi alle disposizioni contenute nei provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
g) INSTALLAZIONE DI STRUTTURE FISSE (c.d. GAZEBO).
L’utilizzazione di strutture fisse al fine di campagna elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge (distribuzione volantini).
h) PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA.
Le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla citata Legge 28/2000 e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n. 90/24/cons. in data 12/04/2024.
Le emittenti radiofoniche e televisive che, a partire dalla data di presentazione delle candidature intendono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, devono attenersi alle disposizioni di cui all’art. 4 comma 3 della citata Legge 28 e alle disposizioni previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si richiama l’attenzione sull’art. 3 comma 2 della citata Legge 515/93 che prevede che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, ed ogni altro mezzo di divulgazione debbano indicare il nome del committente responsabile.
i) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA.
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, Legge 212/56 citata, nel giorno precedente ed in quelli delle votazioni sono vietati:
- I comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
- Ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
j) RILEVAZIONI DI VOTO.
La presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15.00 del lunedì 25 maggio 2026) purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
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Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026, 17:44