Salta al contenuto principale

Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026

Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026

Data :

3 luglio 2026

Categorie:
Comune
Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con l. 88/2026
Municipium

Descrizione

Si rende nota che il Comune di Lacco Ameno ha aderito alla rottamazione quinquies. La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agentedella riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2023.
 Rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze; - a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso
spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
L’art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
La definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

In allegato la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2026 di adesione alla rottamazione quinquies.

Municipium

Contenuti correlati

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026, 12:01

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot